Il certificato energetico è un documento che descrive le qualità energetiche di un fabbricato o di un appartamento: quanto consuma per assicurare il confort termico ai suoi abitanti. Come per gli elettrodomestici, ora anche per gli immobili, esiste la classe energetica: vanno dalla A4 (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale) alla classe G (edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale).
La certificazione energetica è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile (compravendita). Dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di affitto dell'appartamento o del locale oggetto di certificazione.
Il certificato energetico è indispensabile per usufruire delle detrazioni del 36% e del 50% sull’IRPEF ed IRES per opere che influiscono sulle prestazioni energetiche dell’edifico, dell’appartamento o degli impianti.
Pertanto è obbligatoria quando:
1. nuove costruzioni e ristrutturazioni totali;
2. trasferimenti a titolo oneroso di immobili con impianti di riscaldamento;
3. nuovi contratti di locazione (solo alcune regioni)
4. sottoscrizione di un contratto di servizio energia;
5. detrazione fiscale
AGGIORNAMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE [...] sulla prestazione energetica [...], nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
Il Decreto Legge, che entra in vigore il 6 giugno 2013, apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 192/2005 (Decreto sul rendimento energetico degli edifici), proroga le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, estendendole anche agli arredi e porta la detrazione per riqualificazione energetica dal 55% al 65%.
Di seguito le novità previste dal Decreto.
Attestato di prestazione energetica
L'art. 2 del D.L. introduce l'Attestato di Prestazione Energetica dell'edificio, definito come "il documento, redatto nel rispetto delle norme e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica".
Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) degli edifici è sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² (250 m² dal 2015).
Nei contratti di compravendita e nei nuovi contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'APE.
L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio; in particolare, l'APE per più unità immobiliari può essere prodotto solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso e siano servite dallo stesso impianto termico (se presente).
L'APE ha validità di 10 anni dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'APE; comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'unita' immobiliare, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Sanzioni amministrative
Per il mancato rilascio dell'APE per un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
In caso di mancata redazione di APE per edifici o unità immobiliari per un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro.